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Normativa
La legislazione europea

DIRETTIVA 2010/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO   
DIRETTIVA  2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 07-07-2010 sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio già pubblicata nel sito della  Consigliera Nazionale.
 
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI  
Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione europea presenta ogni anno una relazione sui progressi raggiunti verso la parità tra donne e uomini, nonché le sfide e le priorità per il futuro. Nel 2008 si è giunti a metà del processo di attuazione della tabella di marcia per la parità tra donne e uomini che conferma l'impegno della Commissione a favore della parità. Gli Stati membri hanno ripreso tale impegno nel Patto europeo per la parità di genere. Gli sforzi congiunti hanno prodotto risultati positivi concernenti, in particolare, l'occupazione delle donne, ma i progressi generali sono tuttora troppo lenti nella maggior parte dei settori e la parità tra donne e uomini è lungi dall'essere raggiunta.

Carta Europea sull'uguaglianza e la parità tra uomini e donne.
Una Carta che invita gli enti territoriali a utilizzare i loro poteri e i loro partenariati a favore di una maggiore uguaglianza delle donne e degli uomini.
 
Relazione del Parlamento Europeo sulle pari opportunità.
Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa all'Anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007).
 
Piano Nazionale per l'Anno Europeo 2007 Strategie e priorità.
Lo stato italiano pone, tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale, la pari dignità e l'uguaglianza dei diritti dei cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni sociali e personali e ne promuove il pieno rispetto e l' attuazione con una serie di interventi di carattere normativo, orientati alla formazione ed alla promozione di strumenti di contrasto alle discriminazioni.
La legislazione italiana

I principi della Costituzione (Art.3, Art.31, Art.37, Art.51)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Parte prima

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo II

Rapporti Etico-sociali

Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Titolo III

Rapporti Etico-sociali

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

(omissis)

Titolo VI
Rapporti Politici
Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.



Legge 30 luglio 2010, n.12.

E' in vigore dal 31 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sulla "Manovra economica" (G.U.n. 176 del 30/7/2010 - S.O. n. 174). Tra le modifiche del Governo: proroga della valutazione dei rischi STRESS lavoro-correlati dal 01/08/2010 al 31/12/2010 per tutte le aziende, prevista all'articolo 8, comma 12;  proroga di 12 mesi per i decreti attuativi per la P.A.  Introdotta anche la "SCIA"(Segnalazione certificata inizio attività), una forma di silenzio assenso all'inizio di attività imprenditoriali. Demandata alla Commissione consultiva permanente l’individuazione dei criteri su 'Formatore' e 'stress lavoro-correlato'; piena entrata in vigore dell’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal 1° agosto 2010; introdotto l’obbligo, in sede di valutazione dei rischi, di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori nell’organizzazione. Si allega altresì sintesi e criteri di massima per l’attribuzione del nesso di causa. 

 

Piano triennale per il lavoro 30 Luglio 2010 (514 KB)  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 30 luglio 2010, il Piano triennale per il lavoro “Liberare il lavoro per liberare i lavori”, elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'obiettivo è quello di costituire la base per un confronto, con le parti sociali, al fine di formulare ipotesi di riforma del mercato del lavoro condivise. Il documento, suddiviso in due macro aree, propone un’analisi delle azioni portate avanti in questo primo biennio di governo, in un contesto di crisi globale, al fine di salvaguardare la base occupazionale e la coesione sociale, avvalendosi del dialogo sociale e istituzionale, che ha visto convergere Governo, Regioni e parti sociali su importanti e tempestive decisioni.

 

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2010 (142 KB)  

Il Comitato nazionale di parita' e   pari   opportunita'   nel   lavoro formula per l'anno 2010 il «Programma-obiettivo per l'incremento e la qualificazione della occupazione femminile, per il superamento delle disparita' salariali e nei percorsi di carriera, per la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, per   la   creazione di progetti integrati di rete.».

 

Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5.pdf (45 KB)  

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010 il  Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 di recepimento della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 20 febbraio, modifica in alcune parti il Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 168/2006) rafforzando i diritti delle lavoratrici e aumentandone la tutela.

 

Modifiche all'art. 9 della legge dell'8 marzo 2000 n° 53 (104 KB)  

Documento esplicativo che illustra cosa cambia nell'articolo 9 della legge n°53 dell'8 marzo del 2000.

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE RIGUARDANTE L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITA' E DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO FRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E IMPIEGO  

 

Carta Europea per la Parità

La Carta europea per la parità fra donne e uomini nella vita locale é destinata agli enti locali e regionali d'Europa che sono invitati a firmarla, a prendere pubblicamente posizione sul principio della parità fra donne e uomini e ad attuare, sul proprio territorio, gli impegni definiti nella Carta.

Per assicurare la messa in atto degli impegni, ogni firmatario deve redigere un Piano d'azione per la parità che fissi le priorità, le azioni e le risorse necessarie alla sua realizzazione.
Inoltre, ogni autorità firmataria s'impegna a collaborare con tutte le Istituzioni e Organizzazioni del territorio per promuovere concretamente l'instaurarsi di una vera uguaglianza.
La Carta è stata redatta nell'ambito del progetto (2005-2006) realizzato dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa in collaborazione con i numerosi partners la cui lista figura di seguito. Il progetto è stato sostenuto dalla Commissione europea nell'ambito del 5° Programma d'azione comunitario per la parità tra donne e uomini.

 

Dlgs. 6 Novembre 2007 n° 196

Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

 

Dlgs. 12 Luglio 2007 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

Dlgs. 11 aprile 2006 n° 198

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Dlgs. 26 marzo 2001 n151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53.

Dlgs. 23 maggio 2000 n° 196

Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

Legge 8 marzo 2000 n° 53

Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Legge 10 aprile 1991 n° 125

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

Legge n. 328 del 8 novembre 2000

Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Tra le priorità indicate: l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura promosse anche dagli enti locali, servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità.

Direttiva 2000/78/ce del Consiglio Europeo del 27 novembre 2000 

Che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Legge n. 40 del 8 marzo 2001 

Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori: in particolare, la sospensione della pena durante la gravidanza e nel primo anno di vita del figlio e due tipologie di misure non detentive per assistere i figli con meno di 10 anni.

Direttiva 2006/54/ce del Parlamento e Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 (132 KB)  

Riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. una disciplina organica che regolamenta la prevenzione, la sanzione e il risarcimento di discriminazioni e molestie in tutti gli aspetti inerenti l'accesso al lavoro, lo sviluppo professionale, la formazione, le condizioni di lavoro, la retribuzione e i regimi di sicurezza sociale. dovrà essere recepita dagli stati nazionali entro agosto 2008.

Parificazione età pensionabile tra uomini e donne del pubblico impiego 

La riforma riguarderà un numero crescente di lavoratrici, in ragione della gradualità dell'intervento e dell'effetto del parallelo aumento dei requisiti necessari per la quiescenza anticipata Nei primi anni verrà coinvolta la sola coorte delle 60enni con anzianità contributive inferiori a quelle richieste per il pensionamento di anzianità. Gruppo che secondo l'INPDAP è stimabile in circa 3.500 unità nel 2010, 4.700 nel 2011 e 6.000 dal 2013. A questa si aggiungeranno le coorti delle 62, 63 e 64enni fino ad arrivare nel 2018 a circa 8.500 lavoratrici.

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11   

"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".

Legge 15 febbraio 1996, n. 66 

"Norme contro la violenza sessuale".

La legislazione regionale

Art. 3 comma 2 del Nuovo Statuto Regionale

 

" La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e a uomini. Le leggi regionali dettano norme idonee a garantire la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina dell'Assemblea e della Giunta".

 

Legge regionale 11 febbraio 2010 n. 8

 

"Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

 

Legge_Regionale_ 18_aprile_1986_n9

 

Ordinamento Istituzionale - Aspetti Istituzionali- Organismi di garanzia e altri organismi regionali - Istituzione della Commissione Regionale di Parità.

 

Legge_Regionale_ 27_agosto_1973_n23 

 

Costruzione degli asili nido.

 

Legge_Regionale_ 16_gennaio_1985_n2

 

L.R. 2/85 Consultori Familiari.

 

Legge_Regionale_ 13_novembre_2001_n27

 

L.R. 27/01 Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale. Legge di recepimento della Legge 53/2000.

 

Legge_Regionale_ 11_novembre_2008_n32  

 

Legge Regionale 11 novembre 2008 n.32 contro la violenza sulle donne.



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